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Quali permessi si necessitano per installare i pergolati?

Dopo avere dedicato un approfondimento alla scelta dei pergolati, vediamo ora una questione prettamente burocratica che ogni cliente si pone prima di procedere al loro acquisto, ovvero quali sono i permessi e le autorizzazioni che si necessitano per la loro installazione. 

Installazione pergolati: cos’è cambiato con il Decreto Infrastrutture-Semplificazione

Con l’avvento del decreto entrato in vigore dal 22 aprile 2018 le procedure riguardanti le opere di installazione, sostituzione e riparazione dei pergolati sono state notevolmente semplificate, in quanto ora riconosciute dalla legge come Attività Edilizia Libera, e questo perché si tratta di strutture con appoggio sul suolo e di facile rimozione, che non modificano in alcun modo i volumi e le superfici coperte, così come i prospetti e le sagome degli edifici ai quali i pergolati vengono connessi. Sono quindi considerati a tutti gli effetti come arredi esterni, e funzionali quindi a fruizioni temporanee degli spazi outdoor.

La loro installazione quindi non necessita più di richiedere agli enti comunali di riferimento permessi a costruire o comunicazioni Cil, Cila e Scia, eccezione fatta per quei casi in cui sussista un diritto di terzi.

Tende da sole e pergolati | GMD Porte e Finestre Milano

Quando si necessitano i permessi?

In relazione a quanto detto finora, viene da sé che, oltre ai dovuti accertamenti sulla presenza del sopracitato diritto di terzi, i permessi Cil, Cila e Scia subentrano quando il pergolato presenta una struttura con caratteristiche che determinano una trasformazione edilizia, più precisamente nei casi in cui la struttura è solidamente ancorata al suolo e/o quando questa va a determinare un volume di area differente da quello occupato dall’edificio al quale viene annessa. Analogamente, le coperture del pergolato che non sono facilmente amovibili possono essere considerate nuova edificazione.

Per quanto concerne invece le tensostrutture, queste richiedono una comunicazione CIL se installate in modo permanente; quando invece si tratta di elementi che soddisfano esigenze temporanee, rientrano anche loro nelle attività di edilizia libera, con obbligo però di rimozione entro il termine massimo di 90 giorni.

Contattate GMD Porte e Finestre Milano per maggiori informazioni.